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Chi sono i Maestri del Lavoro

I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”.

 La decorazione è conferita con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per quelle riservate ai lavoratori all’estero, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.

La decorazione è concessa a coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età, abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più Aziende e possano vantare almeno uno dei seguenti titoli:

1)   si siano particolarmente distinti per singoli meriti di: perizia, laboriosità e di buona condotta morale.

2)   abbiano, con invenzioni od innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;

3)   abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

4)   si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO

STELLA AL MERITO DEL LAVORO

AVVISO IMPORTANTE

Il comma 1 dell’art. 10 della Legge istitutiva della nostra Onorificenza “vieta il

conferimento di onorificenze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro,

sotto qualsiasi forma o denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati”,

rendendo quindi unico tale riconoscimento di merito.

E’ altrettanto unica la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Associazione

che, sotto la guida ed il controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

accoglie gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro che nei suoi principi e scopi

intendono identificarsi.

L’appartenenza a qualsiasi altra Associazione non è, pertanto, sostitutiva

dell’iscrizione alla Federazione.


 

 Le Leggi che riguardano “La Decorazione della Stella al Merito del Lavoro” risalgono al 1923.

Il 18.12.1952 con la Legge n. 2389 viene istituita l’Onorificenza Magistrale, con il Titolo di:

"Maestro del Lavoro".

 

Legge n. 143 del 5 febbraio 1992

Nuove Norme per la Concessione della “Stella al Merito del Lavoro”.

Art. 1

La decorazione della «Stella al merito del lavoro», istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:

a)     si siano particolarmente distinti per singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale;

b)     abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;

c)     abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

d)     si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

La decorazione comporta il titolo di «Maestro del lavoro».

 Art. 2

La decorazione può essere concessa, senza l’osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Art. 3

La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all’articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di età e abbiano l’anzianità di lavoro indicata all’art. 4.

 Art. 4

La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da un’azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali.

Art. 5

La decorazione è concessa, anche senza l’osservanza dei limiti di anzianità di cui all’art. 4, ai lavoratori italiani all’estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

Art. 6

  1. Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui il 50 percento a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi.
  2. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.

Art. 7

  1. Le decorazioni sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all’estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e consegnate nel giorno della festa del lavoro, il 1° maggio.
  2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

Art. 8

  1. La decorazione consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d’Italia turrita e sul rovescio la scritta «Al merito del lavoro» con l’indicazione dell’anno. Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.
  2. Per i lavoratori italiani all’estero sul rovescio della decorazione sono aggiunte le parole «all’estero».
  3. La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro. Il nastro può essere portato senza la stella.

 Art. 9

  1. L’accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione è fatto da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a)      dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b)      dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d’Italia, o da un suo delegato;

c)       dal presidente dell’Associazione nazionale dei lavoratori anziani d’Azienda, o da un suo delegato;

d)      da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell’agricoltura e delle foreste, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale;

e)      da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dei dirigenti d’azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f)       da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell’industria, del commercio e dell’agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g)      da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione con la funzione di segretario della commissione.

2.     La commissione esamina le proposte già selezionate dagli ispettori regionali del lavoro presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell’ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:

a)      due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d’Italia;

b)      un rappresentante regionale dell’Associazione nazionale dei lavoratori anziani d’azienda;

c)       tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto del capoluogo della regione, dall’ispettorato regionale dell’agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;

d)      sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dei dirigenti d’azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

e)      quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell’industria, del commercio e dell’agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.

Art. 10

  1. E’ vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.
  2. Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  3. La trasgressione al divieto di cui al comma 1 è punita con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 11

  1. Le spese per l’acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della «Stella al merito del lavoro» nei modelli stabiliti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120, comprese quelle connesse all’organizzazione della relativa cerimonia nonché per tutte le iniziative dirette all’assistenza dei decorati stessi, le spese per il funzionamento della relativa commissione, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero, sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario.
  2. E' altresì previsto un contributo annuo di 500 milioni di lire alla Federazione dei maestri del lavoro d’Italia per far fronte alle spese inerenti alle sue attività statutarie, che riguardano l’assistenza ai giovani per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d’arte, all’azione ecologica, all’assistenza agli handicappati ed agli anziani non più autosufficienti.

 Art. 12

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 630 milioni per ciascuno degli anni 1992,1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quote parte delle entrate di cui all’art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data, Roma, addì 5 febbraio 1992.

 ANDREOTTI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI

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