I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”.
La decorazione è conferita con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per quelle riservate ai lavoratori all’estero, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.
La decorazione è concessa a coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età, abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più Aziende e possano vantare almeno uno dei seguenti titoli:
1) si siano particolarmente distinti per singoli meriti di: perizia, laboriosità e di buona condotta morale.
2) abbiano, con invenzioni od innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
3) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
4) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.
FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO
STELLA AL MERITO DEL LAVORO
AVVISO IMPORTANTE
Il comma 1 dell’art. 10 della Legge istitutiva della nostra Onorificenza “vieta il
conferimento di onorificenze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro,
sotto qualsiasi forma o denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati”,
rendendo quindi unico tale riconoscimento di merito.
E’ altrettanto unica la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, Associazione
che, sotto la guida ed il controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
accoglie gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro che nei suoi principi e scopi
intendono identificarsi.
L’appartenenza a qualsiasi altra Associazione non è, pertanto, sostitutiva
dell’iscrizione alla Federazione.
Le Leggi che riguardano “La Decorazione della Stella al Merito del Lavoro” risalgono al 1923.
Il 18.12.1952 con la Legge n. 2389 viene istituita l’Onorificenza Magistrale, con il Titolo di:
"Maestro del Lavoro".
Nuove Norme per la Concessione della “Stella al Merito del Lavoro”.
Art. 1
La decorazione della «Stella al merito del lavoro», istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:
a) si siano particolarmente distinti per singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale;
b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.
La decorazione comporta il titolo di «Maestro del lavoro».
Art. 2
La decorazione può essere concessa, senza l’osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.
Art. 3
La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all’articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di età e abbiano l’anzianità di lavoro indicata all’art. 4.
Art. 4
La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da un’azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali.
Art. 5
La decorazione è concessa, anche senza l’osservanza dei limiti di anzianità di cui all’art. 4, ai lavoratori italiani all’estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d’Italia, o da un suo delegato;
c) dal presidente dell’Associazione nazionale dei lavoratori anziani d’Azienda, o da un suo delegato;
d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell’agricoltura e delle foreste, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale;
e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dei dirigenti d’azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell’industria, del commercio e dell’agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione con la funzione di segretario della commissione.
2. La commissione esamina le proposte già selezionate dagli ispettori regionali del lavoro presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell’ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:
a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d’Italia;
b) un rappresentante regionale dell’Associazione nazionale dei lavoratori anziani d’azienda;
c) tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto del capoluogo della regione, dall’ispettorato regionale dell’agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;
d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dei dirigenti d’azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell’industria, del commercio e dell’agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.
Art. 10
Art. 11
Art. 12
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 630 milioni per ciascuno degli anni 1992,1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quote parte delle entrate di cui all’art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, Roma, addì 5 febbraio 1992.
ANDREOTTI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI
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