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FEDERAZIONE DEI MAESTRI DEL LAVORO D' ITALIA |
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CHI
SONO I MAESTRI DEL LAVORO
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I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati
con la “Stella al
Merito del Lavoro” che comporta
il titolo di “Maestro
del Lavoro”.
La decorazione è conferita con Decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale e per quelle riservate ai
lavoratori all’estero, di concerto con il Ministro
degli Affari Esteri.
La decorazione è concessa a coloro che abbiano compiuto
i 50 anni di età, abbiano prestato attività lavorativa
ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di
una o più Aziende e possano vantare almeno uno dei
seguenti titoli:
1) si siano particolarmente distinti per singoli
meriti di – perizia, laboriosità e di buona condotta
morale -
-
perizia: perfezionare giorno dopo giorno ed ogni
giorno di più la propria professionalità, le
proprie cognizioni, i propri rapporti umani,
ponendoli al servizio delle proprie capacità,
rendendosi in grado, in ogni momento, di
affrontare e risolvere i quesiti anche ardui che
possono essere prospettati o prospettarsi.
- laboriosità: produrre un impegno notevole,
continuo, progressivo; vivere, generare il
lavoro con amore, tenacia, disciplina e
dedizione.
- buona condotta morale: elemento di base
connaturato in ciascuno anche se sempre
suscettibile di miglioramento. |
Lo sviluppo armonico dei tre requisiti potrebbe
essere sintetizzato nella frase:
“ Essere di esempio,
incitamento, insegnamento agli altri”.
2) abbiano, con invenzioni od innovazioni nel campo
tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza
degli strumenti, delle
macchine e dei metodi di lavorazione;
3) abbiano contribuito in modo originale al
perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
4) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove
generazioni nell’attività professionale.
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FEDERAZIONE DEI MAESTRI DEL LAVORO D' ITALIA |
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STELLA AL MERITO DEL
LAVORO
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Le Leggi che riguardano “La
Decorazione della Stella al Merito del Lavoro”
risalgono al 1923.
Il 18.12.1952
con la Legge n.2389
viene istituita l’Onorificenza Magistrale, con il Titolo
di <Maestro
del Lavoro
>.
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Legge n. 143 del 5 febbraio 1992
Nuove Norme per la Concessione della “Stella al
Merito del Lavoro”
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Art. 1
- La decorazione della
« Stella al merito del lavoro», istituita con
il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è
concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici
dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se
soci di imprese cooperative, da aziende o
stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché
ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro e dalle associazioni legalmente
riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno
uno dei seguenti titoli:
a)
si siano particolarmente
distinti per singoli meriti di perizia, laboriosità e
buona condotta morale;
b)
abbiano con invenzioni o
innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato
l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei
metodi di lavorazione;
c)
abbiano contribuito in modo
originale al perfezionamento delle misure di sicurezza
del lavoro;
d)
si siano prodigati per istruire
e preparare le nuove generazioni nell’attività
professionale.
-
La decorazione comporta il titolo di «Maestro del
lavoro».
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Art. 2
La decorazione può essere concessa, senza l’osservanza dei requisiti di
cui ai successivi articoli, per onorare la memoria
dei lavoratori italiani anche residenti all’estero,
periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale
gravità determinati da particolari rischi connessi
al lavoro in occasione del quale detti eventi si
siano verificati.
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Art. 3
- La decorazione è concessa ai
lavoratori indicati all’articolo 1 che siano
cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni
di età e abbiano l’anzianità di lavoro indicata
all’art. 4.
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Art. 4
- La decorazione è concessa ai
lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa
ininterrottamente per un periodo minimo di
venticinque anni documentabili, alle dipendenze di
una o più aziende, purché il passaggio da un’azienda
all’altra non sia stato causato da demeriti
personali.
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Art. 5
- La decorazione è concessa ,
anche senza l’osservanza dei limiti di anzianità di
cui all’art. 4, ai lavoratori italiani all’estero
che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di
laboriosità e di probità.
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Art. 6
- Annualmente possono essere
concesse 1.000 decorazioni, di cui il 50 percento a
lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai
livelli contrattuali più bassi.
- Qualora tale percentuale non
possa essere raggiunta, le stelle disponibili
verranno concesse ad altri lavoratori che non
abbiano tale provenienza.
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Art. 7
- Le decorazioni sono conferite
con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro del Lavoro e della previdenza
sociale e, per quelle riservate ai lavoratori
italiani all’estero, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e consegnate nel giorno della
festa del lavoro, il 1° maggio.
- Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il
brevetto che fa fede del conferimento della
decorazione.
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Art. 8
- La decorazione consiste in una
stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è
in smalto verde chiaro e reca sulla faccia diritta
un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa
d’Italia turrita e sul rovescio la scritta «Al
merito del lavoro» con l’indicazione dell’anno. Essa
è conforme al disegno annesso al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio
decreto 25 gennaio 1925, n. 120.
- Per i lavoratori italiani
all’estero sul rovescio della decorazione sono
aggiunte le parole «all’estero».
- La decorazione è portata al lato
sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di
una banda color verde chiaro fra due bande, di
uguale larghezza, di colore giallo oro. Il nastro
può essere portato senza la stella.
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Art. 9
- L’accertamento dei titoli di
benemerenza dei lavoratori per il conferimento della
decorazione è fatto da una commissione nominata con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e composta:
a)
dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, o da un suo delegato, che presiede;
b)
dal presidente della Federazione
dei maestri del lavoro d’Italia, o da un suo delegato;
c)
dal presidente dell’Associazione
nazionale dei lavoratori anziani d’Azienda, o da un suo
delegato;
d)
da cinque funzionari, aventi
qualifica non inferiore a quella di direttore di
divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri degli affari
esteri, dell’agricoltura e delle foreste,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e del
lavoro e della previdenza sociale;
e)
da sei membri in rappresentanza
dei lavoratori dell’industria, del commercio,
dell’agricoltura e dei dirigenti d’azienda, designati
dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
f)
da quattro membri in
rappresentanza dei datori di lavoro dell’industria, del
commercio e dell’agricoltura, designati dalle
organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
g)
da un funzionario del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica
non inferiore a quella di direttore di sezione con la
funzione di segretario della commissione.
- La commissione esamina le
proposte già selezionate dagli ispettori regionali
del lavoro presso i quali è istituita una
commissione presieduta dal capo dell’ispettorato
regionale o da un suo delegato e composta da:
a)
due rappresentanti del consolato
regionale della Federazione dei maestri del lavoro
d’Italia;
b)
un rappresentante regionale
dell’Associazione nazionale dei lavoratori anziani
d’azienda;
c)
tre funzionari designati
rispettivamente dal prefetto del capoluogo della
regione, dall’ispettorato regionale dell’agricoltura e
dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del capoluogo della regione;
d)
sei membri in rappresentanza dei
lavoratori dell’industria, del commercio,
dell’agricoltura e dei dirigenti d’azienda, designati
dalle organizzazioni sindacali di categoria;
e)
quattro membri in rappresentanza
dei datori di lavoro dell’industria, del commercio e
dell’agricoltura, designati dalle organizzazioni
sindacali.
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Art. 10
1.
E’ vietato il conferimento, a
lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o
di altra distinzione per meriti di lavoro, sotto
qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti,
associazioni o privati. Il divieto non si applica alle
attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai
propri dipendenti.
2.
Nulla è innovato per quanto
riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso
economico, concessi dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
La trasgressione al divieto di cui al comma 1 è punita con la multa da
lire un milione a lire cinque milioni.
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Art. 11
1.
Le spese per l’acquisto e
conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati
della «Stella al merito del lavoro» nei modelli
stabiliti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167,
come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n.
120, comprese quelle connesse all’organizzazione della
relativa cerimonia nonché per tutte le iniziative
dirette all’assistenza dei decorati stessi, le spese per
il funzionamento della relativa commissione, compresi i
gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, e le
indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto
ai membri estranei al Ministero, sono poste a carico
dello Stato che vi provvede nei limiti di 200 milioni di
lire per ogni esercizio finanziario.
E altresì previsto un contributo annuo di 500 milioni di lire alla
Federazione dei maestri del lavoro d’Italia per far
fronte alle spese inerenti alle sue attività
statutarie, che riguardano l’assistenza ai giovani
per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro e la
collaborazione volontaristica con gli enti preposti
alla difesa civile, alla protezione delle opere
d’arte, all’azione ecologica, all’assistenza agli
handicappati ed agli anziani non più
autosufficienti.
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Art. 12
1.
All’onere derivante
dall’applicazione della presente legge, valutato in lire
630 milioni per ciascuno degli anni 1992,1993 e 1994 si
provvede mediante corrispondente utilizzo di quote parte
delle entrate di cui all’art. 26, primo comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data, Roma, addì 5 febbraio 1992.
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ANDREOTTI
Presidente del Consiglio dei Ministri |
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Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI
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