- STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA -

 

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

 

ART.1 

L’associazione Federazione Maestri del Lavoro d’Italia, costituita con atto notarile (rogito Notaio Pescini – Milano 27 marzo 1954), eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 1625 del 14 aprile 1956, assume la denominazione “Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro d’Italia”. 

 
ART.  2

La Federazione assume l’impegno di prodigarsi al di sopra di ogni indirizzo ideologico, politico e sindacale per assolvere all’esemplare missione sociale ed umana che ai benemeriti del lavoro compete nella società; anche in comunione di intenti con la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e l’Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani di Azienda.La Federazione ha sede in Roma ed è territorialmente organizzata in Consolati Regionali, Provinciali e Sezioni Estero (per Nazione).

In determinati casi, espressamente disciplinati dal Regolamento, in zone di particolare importanza, possono essere costituite Delegazioni del Consolato Provinciale o delle Sezioni Estero.

La Federazione non persegue fini di lucro.

 
ART.  3

Sono Soci della Federazione gli insigniti della “Stella al Merito del Lavoro” che ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Federazione per il tramite del Consolato Provinciale territorialmente competente o, per gli insigniti residenti all’estero, per il tramite della Sezione Estero dei Maestri del Lavoro.

La qualifica di Socio si perde per::

·             dimissioni;
·            
morosità;
·            
radiazione causata da gravi ed accertati motivi.

 

 

ART.  4

La Federazione ha per scopi:

a)       favorire l’inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e nelle loro scelte professionali;

b)       svolgere attività di volontariato con organizzazione propria o in collaborazione con gli enti preposti e/o con altri enti operanti nel campo:

  • della solidarietà sociale;della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale;

  • della sicurezza e legalità in generale ed in particolare sul lavoro;

  • della tutela dell’ambiente;

  •  della difesa e della protezione civile;

c)       dare generosamente ogni possibile apporto di esperienza per la soluzione dei problemi tecnici, economici e sociali prevalentemente specifici del mondo del Lavoro;

d)       promuovere da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici in genere, forme di riconoscimento e di utilizzazione della competenza e dell’esperienza dei Maestri del Lavoro;

e)       promuovere ed elevare nella società e negli ambienti di lavoro il valore morale dell’apporto collaborativo dei Maestri del Lavoro;

f)         assistere i Soci che venissero a trovarsi in stato di necessità, intervenendo anche presso gli Enti pubblici e privati;

g)       agevolare l’aggiornamento professionale e culturale dei Soci curandone l’unione con adeguate iniziative a livello nazionale e locale.

 

 

ORGANI SOCIALI

 

ART.  5

Sono Organi della Federazione:

a)           le Assemblee Provinciali dei Soci;

b)           le Assemblee delle Sezioni Estero dei Soci;

c)           i Consigli Provinciali ;

d)           i Consigli delle Sezioni Estero;

e)           le Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali;

f)            i Consigli Regionali dei Consoli Provinciali e dei Consiglieri Nazionali (della Regione);

g)           il Consiglio Nazionale;

h)           la Presidenza;

i)            la Giunta Esecutiva;

j)            il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti.

k)           il Collegio dei Probiviri;

 

 
ART. 
6

Le Cariche della Federazione sono:

a)         il Proboviro;
b)
        
il Revisore dei Conti;
c)
        
il Presidente;
d)
        
il Vice Presidente;
e)
        
il Consigliere Nazionale;
f)
          
il Segretario Generale;
g)
        
il Segretario del Consiglio;
h)
        
il Tesoriere;
i)
          
il Componente delle Commissioni Centrali;
j)
         
il Console Regionale;
k)
        
il Responsabile della Sezione estero (per Nazione);
l)
          
il Console Provinciale;
m)
        
il Consigliere Sezione Estero;
n)         il Consigliere Provinciale;
o)
        
il Capo Delegazione.

Tutte le cariche di cui sopra, sempre affidate a Soci, non comportano compensi, hanno durata quadriennale, sono attribuite per elezione. e per non più di due mandati consecutivi, fatta eccezione per i Consiglieri Provinciali / Consiglieri Sezione Estero che possono essere rieletti senza vincolo di durata.

Le cariche di Console Provinciale, Console Regionale e Consigliere Nazionale sono cumulabili fra loro.

Le cariche di Responsabile Sezione Estero e di Consigliere Nazionale per l’estero sono cumulabili fra loro.

Le Cariche Onorifiche della Federazione sono:
1.
        
il Presidente dei Cavalieri del Lavoro d’Italia in essere;
2.
        
il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani d’Azienda in essere;
3.
        
i Past President della Federazione;
4.
        
i Vice Presidenti emeriti della Federazione;
5.
        
i Consoli emeriti (provinciali, regionali) e Responsabili emeriti Sezioni Estero. 

 

ART.  7

 L’Assemblea Provinciale dei Soci, costituita dagli iscritti al Consolato, è convocata dal Console Provinciale o, in difetto, dal Console Regionale o dal Vice Presidente Nazionale territorialmente competente o dal Presidente, con un preavviso di 15 giorni.

La stessa, anche per referendum, provvede:
a)
        
ogni quattro anni (all’inizio del quadriennio sociale):
             -
ad eleggere i Consiglieri Provinciali in numero di:

·             5 per i Consolati fino a 50 Soci;
·          
  7 per quelli da 51 a 100 Soci;
·          
  9 per quelli da 101 a 250 Soci;
·          
11 per quelli da 251 a 500 Soci;
·          
15 per quelli con oltre 500 Soci;

             - ad eleggere 5 Revisori provinciali dei conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, tra i Soci del Consolato, con compiti di esame e controllo del rendiconto del Consolato stesso;

b)         una volta all’anno:
            - 
ad esaminare la situazione della comunità magistrale Provinciale ed a dare suggerimenti sulla sua attività;

           -  ad esaminare ed approvare il rendiconto del Consolato che dovrà essere inviato, unitamente alla relazione annuale del Console Provinciale sulle attività svolte e che ci si propone di svolgere, alla Federazione ed in copia, per opportuna conoscenza, al Console Regionale ed al Vice Presidente Nazionale di competenza;

c)         quando richiesto:
           -  
ad esaminare ed approvare eventuali modifiche dello Statuto.

 

ART.  8

 

L’Assemblea Sezione Estero dei Soci, costituita dagli iscritti alla Sezione, è convocata dal Responsabile Estero o, in difetto, dal Vice Presidente  territorialmente competente o dal Presidente, con un preavviso di 15 giorni.

La stessa, anche per referendum, provvede:

a)       ogni quattro anni (all’inizio del quadriennio sociale):

-             ad eleggere i Consiglieri Esteri in numero di:

·             5 per i Consolati fino a 50 Soci;

·             7 per quelli da 51 a 100 Soci;  9 per quelli da 101 a 250 Soci;

·           11 per quelli da 251 a 500 Soci;

·           15 per quelli con oltre 500 Soci;

-             ad eleggere 5 Revisori della Sezione Estera dei conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, tra i Soci della Sezione, con compiti di esame e controllo del rendiconto della Sezione stessa;

b)       una volta all’anno:

-             ad esaminare la situazione della comunità magistrale Estera ed a dare suggerimenti sulla sua attività;

-             ad esaminare ed approvare il rendiconto della Sezione che dovrà essere inviato, unitamente alla relazione annuale del Responsabile di Sezione Estero sulle attività svolte e che ci si propone di svolgere alla Federazione ed in copia, per opportuna conoscenza, al Vice Presidente per l’Estero;

c)       quando richiesto:

-             ad esaminare ed approvare eventuali modifiche dello Statuto.

 
ART. 
9

I Consiglieri eletti dalle Assemblee provinciali costituiscono il Consiglio Provinciale che deve riunirsi almeno due volte l’anno.
E’ convocato con preavviso di 15 gg. dal Console Provinciale o in difetto, dal Console Regionale o dal Vice Presidente Nazionale territorialmente competente o dal Presidente Nazionale.

Spetta al Consiglio Provinciale:

a.         programmare le attività del Consolato nel quadro delle direttive nazionali;
b.
        
eleggere su proposta del Console Provinciale, anche al di fuori del proprio seno, fra i Soci del Consolato, il Tesoriere e il Segretario;
c.
        
eleggere nel proprio seno il Console e, se ritenuto necessario, assegnare specifici incarichi ad altri Consiglieri;
d.
        
esaminare ed approvare la Relazione annuale del Console Provinciale ed esprimere parere sui rendiconti del Consolato che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Provinciale a norma dell’art. 7;
e.
        
stabilire la quota sociale annua minima che deve essere versata dal Socio (somma della quota base federale, della quota regionale e della quota provinciale). 

Sono compiti del Console Provinciale:

a)         gestire le attività della Federazione nell’ambito della propria circoscrizione, nel quadro delle finalità istituzionali e delle norme operative emanate dalla Presidenza Nazionale e degli orientamenti espressi dal Consiglio Provinciale;
b)
        
curare l’amministrazione dei beni del Consolato con ogni inerente potere;
c)
        
convocare l’assemblea Provinciale dei Soci ed il Consiglio Provinciale con preavviso di 15 gg.;
d)
        
sottoscrivere il rendiconto del Consolato predisposto con la collaborazione del Tesoriere, da presentare per esame ed approvazione alla relativa assemblea provinciale dei Soci;
e)
        
redigere alla fine di ogni anno sociale una relazione sulle attività svolte nello stesso anno e su quelle che ci si propone di svolgere in quello successivo;
f)
          
rappresentare localmente la Federazione e designare eventuali rappresentanti del Consolato presso Istituzioni, Enti, Istituti, Commissioni a carattere provinciale.

 

 ART.  10

 I Consiglieri eletti dalle Assemblee delle Sezioni Estero (per Nazione) costituiscono il Consiglio Estero che deve riunirsi almeno due volte l’anno.
E’ convocato con preavviso di 15 gg. dal Responsabile della Sezione Estero (Nazione) o in difetto, dal Vice Presidente per l’Estero o dal Presidente Nazionale.

Spetta al Consiglio Estero:

a.       programmare le attività della Sezione nel quadro delle direttive nazionali italiane;
b.
      
eleggere su proposta del Responsabile Sezione Estero, anche al di fuori del proprio seno, fra i Soci della Sezione, il Tesoriere e il Segretario;
c.
      
eleggere nel proprio seno il Responsabile Estero e, se ritenuto necessario, assegnare specifici incarichi ad altri Consiglieri;
d.
      
esaminare ed approvare la Relazione annuale del Responsabile Sezione Estero (Nazione) ed esprimere parere sui rendiconti della Sezione che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Sezione Estero a norma dell’art. 8;
e.
      
stabilire la quota sociale annua minima che deve essere versata dal Socio (somma della quota base federale e della quota Sezione Estero). 

Sono compiti del Responsabile Sezione Estero:

a)        gestire le attività della Federazione nell’ambito della propria Nazione, nel quadro delle finalità istituzionali e delle norme operative emanate dalla Presidenza Nazionale e degli orientamenti espressi dal Consiglio Sezione Estero;
b)
       
curare l’amministrazione dei beni della Sezione con ogni inerente potere;
c)
       
convocare l’assemblea della Sezione Estero ed il Consiglio Estero con preavviso di 15 gg.;
d)
    
sottoscrivere il rendiconto della Sezione Estero predisposto con la collaborazione del Tesoriere, da presentare per esame ed approvazione alla relativa assemblea della Sezione stessa dei Soci;
e)
      
redigere alla fine di ogni anno sociale una relazione sulle attività svolte nello stesso anno e su quelle che ci si propone di svolgere in quello successivo;
f)
       
rappresentare localmente la Federazione e designare eventuali rappresentanti della Sezione presso Istituzioni, Enti, Istituti, Commissioni a carattere Nazionale. 

 

ART. 11

L’Assemblea Regionale dei Consigli Provinciali convocata, con preavviso di 15 giorni, dal Console Regionale o in difetto dal Vice Presidente competente per territorio o dal Presidente Nazionale, provvede:

  1. ogni quattro anni (all’inizio del quadriennio sociale):
    • alla elezione del Console Regionale;
    • alla elezione su proposta del Console Regionale, anche al di fuori del proprio seno, purché Soci della Federazione, del Tesoriere e del Segretario;
    • alla elezione dei Consiglieri Nazionali spettanti, a norma del successivo art. 15;
    • alla votazione, da sommare con quelle delle altre Regioni e Sezioni Estero, per l’elezione dei Probiviri e dei Revisori nazionali dei conti, sulla base della lista nazionale (art. 5);
    • ad eleggere 5 Revisori regionali dei conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, tra i Soci del Consolato, con compiti di esame e controllo del rendiconto del Consolato stesso;

  2. una volta all’anno:
    • ad esaminare ed approvare il rendiconto del Consolato Regionale, unitamente alla relazione annuale del Console Regionale sulle attività svolte e che ci si propone di svolgere che dovrà essere inviato alla Federazione ed in copia, per opportuna conoscenza, al Vice Presidente Competente per Zona;
    • stabilire l’ammontare della quota sociale Regionale;
    • alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;

  3. quando richiesto:
    • alla approvazione delle modifiche dei Regolamenti.

 

 

ART.  12

 L’Assemblea Estera dei Consigli Esteri convocata, anche per referendum, con preavviso di 15 giorni, dal Vice Presidente per l’Estero o dal Presidente Nazionale, previa nomina di un Segretario,provvede:

  1. ogni quattro anni (all’inizio del quadriennio sociale):
    • alla votazione, da sommare con quelle delle altre Sezioni Estero del Consigliere Nazionale per l’estero a norma del successivo art. 15;
    • alla votazione, da sommare con quelle delle altre Regioni e Sezioni Estero, per l’elezione dei Probiviri e dei Revisori nazionali dei conti, sulla base della lista nazionale (art. 5);
  1. una volta all’anno:
    • alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;
  1. quando richiesto:
    • alla approvazione delle modifiche dei Regolamenti.

 

 
ART.  13

 Il Console Regionale eletto ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto ha il compito di:

a)       rappresentare la Federazione nell’ambito della Regione;
b)
      
convocare con preavviso di 15 gg. e presiedere l’Assemblea Regionale dei Consigli Provinciali;
c)
      
convocare con preavviso di 15 gg. e presiedere il Consiglio Regionale dei Consoli Provinciali e dei Consiglieri Nazionali della Regione;
d)
      
rappresentare il Presidente e/o Vice Presidente nelle manifestazioni a livello regionale se delegato;
e)
      
designare rappresentanti della Federazione in seno ad Enti, Istituti, Commissioni a solo carattere regionale;
f)
        
curare l’amministrazione dei beni del Consolato Regionale con ogni inerente potere.
g)
      
sottoscrivere il rendiconto del Consolato Regionale predisposto con la collaborazione del Tesoriere, da presentare per esame ed approvazione alla relativa assemblea Regionale;
h)
      
redigere alla fine di ogni anno sociale una relazione sulle attività svolte nello stesso anno e su quelle che ci si propone di svolgere in quello successivo.


ART.  14

Il Consiglio Regionale dei Consoli Provinciali e dei Consiglieri Nazionali della Regione convocato ai sensi dell’articolo precedente sub b) ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ma almeno una volta l’anno, provvede a concordare, promuovere e coordinare, le attività dei Consolati Provinciali nell’ambito regionale in armonia con le iniziative e disposizioni della Presidenza e del Consiglio Nazionale.

  

 

ART.  15

Il Consiglio Nazionale è costituito dai Consiglieri eletti ai sensi dell’art. 10 e 11 in ogni sede regionale in ragione di un Consigliere ogni 500 Soci o frazione con eccezione dell’Estero che avrà un solo Consigliere Nazionale.

 

 

ART.  16

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente ritenga di convocarlo o lo richieda un terzo dei componenti.

Spetta al Consiglio Nazionale:

a)         eleggere nel proprio seno il Presidente Nazionale. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Console Regionale, Console Provinciale e Responsabile Sezione Estera;

b)         eleggere, nel proprio seno, i Vice Presidenti, rispettivamente con giurisdizione per il Settentrione, il Centro, il Meridione e le Isole, e per l’Estero. La carica di Vice Presidente è incompatibile con quella di Console Regionale, Console Provinciale e Responsabile Sezione Estero. Ad uno dei Vice Presidenti, il Presidente conferisce la qualifica di Vicario, con il compito di sostituirlo in caso di sua indisponibilità. In mancanza di Presidente e Vicario la funzione viene assunta dal Vice Presidente più anziano di iscrizione alla Federazione;

c)         eleggere su proposta del Presidente, anche fuori dal proprio seno purché Soci della Federazione, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio Nazionale e della Giunta esecutiva (le cariche di Segretario Generale, di Tesoriere e di Segretario del Consiglio Nazionale non sono cumulabili);

d)         designare i candidati alla carica di Proboviro e di Revisore nazionale dei conti, le cui funzioni sono incompatibili con quelle di Consigliere Nazionale, di Console Regionale e Provinciale;

e)         promuovere iniziative di interesse sociale a livello nazionale;

f)           indirizzare l’attività degli Organi periferici;

g)         deliberare in materia di contributi ai Consolati Provinciali, ed Esteri;

h)         disporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione delle Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali e delle Assemblee Estere (artt. 11 e 12 dello statuto);

i)           disporre l’ordinamento ed i servizi della Federazione nonché i mezzi finanziari relativi;

j)           esaminare i bilanci di tutti i Consolati Provinciali, Regionali e Sezioni Estero, avvalendosi per tale compito, in fase istruttoria, del Tesoriere nazionale, con l’onere di segnalare ai Revisori nazionali dei conti eventuali gravi incongruenze od irregolarità dal medesimo riscontrate e di adottare le misure del caso nei confronti dell’unità periferica interessata;

k)         fissare ogni anno la “quota base” minima sociale di spettanza della Federazione, come pure la misura delle eventuali quote di regresso da parte dei Consolati / Sezioni Estero relative a contributi oblativi o sponsorizzazioni;

l)           proporre modifiche dello Statuto sociale e del Regolamento con una maggioranza qualificata pari al 51 per cento (51%) dei propri componenti aventi diritto di voto e prendere atto della avvenuta approvazione, rispettivamente, da parte delle Assemblee Provinciali e Sezioni Estero dei Soci (art. 7 e 8, lett. c);

m)       provvede alla nomina delle Commissioni che ritiene utile di poter costituire per il funzionamento della Federazione.

Al Consiglio Nazionale partecipano con funzione consultiva, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio ed il Presidente dei Revisori Nazionali dei conti od altro membro dello stesso collegio da Lui delegato nonché i Presidenti o coordinatori delle Commissioni Centrali. 
 

 
ART.  17
 

Spetta al Presidente Nazionale, eletto ai sensi dell’art. 16, lett. a) di:

1.       rappresentare legalmente la Federazione, sovrintendere al suo funzionamento ed alla sua amministrazione, promuoverne l’attività, dare esecuzione alle delibere adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta;
2.
      
sottoscrivere il bilancio predisposto dal Tesoriere Nazionale da presentare al Consiglio Nazionale per il suo esame e la sua stesura ai fini della successiva approvazione da parte delle Assemblee Regionali dei Consigli Provinciali e delle assemblee Estere (artt. 10 e 11 dello Statuto);
3.
      
convocare il Consiglio Nazionale con preavviso di 15 gg.;
4.
      
presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale;

provvedere per gravi ed accertati motivi inerenti la gestione di un Consolato / Sezione Estero, dopo aver svolto ogni possibile accertamento istruttorio, d’intesa con l’organo di volta in volta competente (Giunta, Collegio dei Probiviri, Collegio nazionale Revisori dei Conti e Commissione Elettorale Centrale), a rimuovere temporaneamente il relativo Console / Responsabile Sezione ed a disporre la nomina di un Commissario straordinario.

 

 
ART.  18

Spetta ai Vicepresidenti, eletti ai sensi dell’art. 16, lett. b) di:

a)         sostituire il Presidente nelle manifestazioni a livello nazionale e internazionale dietro sua esplicita designazione;
b)
        
coordinare le attività dei Consolati Regionali, dei Consolati Provinciali e delle Sezioni Estero di competenza seguendo, ove possibile l’indirizzo dato al riguardo dai rispettivi Consigli Regionali / Sezioni Estero, così come previsto dal precedente art. 14;
c)
        
vigilare e svolgere accertamenti sull’operato dei Consolati / Sezioni di competenza.

 

 
ART.  19

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti e, con sola funzione consultiva, dal Segretario Generale, dal Tesoriere, dal Segretario del Consiglio e dal Presidente del Collegio dei Revisori nazionali dei conti o da altro membro dello stesso Collegio da lui delegato.

La Giunta Esecutiva alla quale il Consiglio Nazionale può delegare, di volta in volta, le decisioni su determinati argomenti relazionerà il Consiglio stesso sulle decisioni e le eventuali azioni intraprese.

La Giunta può deliberare, in caso di urgenza, anche su argomenti non delegati dal Consiglio Nazionale salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione utile.
 

 
ART.  20

I Revisori nazionali dei conti, che nominano nel proprio seno il Presidente del Collegio, vigilano, in piena autonomia ed indipendenza sull’andamento della gestione economico-finanziaria della Federazione e ne esaminano, controllano e sottoscrivono i bilanci. A tal fine ogni revisore pertanto ha singolarmente libero accesso a tutti i documenti contabili della Federazione.

E’ inoltre compito dei Revisori Nazionali effettuare:

  • verifiche di controllo amministrativo-contabile presso gli uffici della Sede sociale compilando apposito verbale, trascritto e firmato, nel libro verbali;

verifiche amministrative-contabili ed eventuali accertamenti dei rendiconti forniti dai Consolati / Sezioni su segnalazione del Tesoriere Nazionale in collaborazione con i Revisori dei consolati Provinciali / Regionali e delle Sezioni Estero.

 
ART.  21

Spetta ai Probiviri, che nominano nel proprio seno un Presidente ed un Segretario, dirimere – nella esatta interpretazione delle norme statutarie – eventuali contrasti individuali e/o operativi in sede periferica o centrale ed emettere un lodo, entro tre mesi, che avrà piena efficacia nei confronti di tutti gli altri organi di cui al precedente art. 5 e che sarà inappellabile.
 

 

MEZZI FINANZIARI

 
ART.  22

La Federazione trae i propri mezzi di funzionamento:
a)
        
dalla “quota base” sociale (art. 10);
b)
        
dai contributi oblativi delle Aziende;
c)
        
da contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici / privati;
d)
        
dalle quote di regresso da parte dei Consolati o Sezioni Estero relative a contributi oblativi o sponsorizzazioni.

Il Tesoriere della Federazione predispone e sottoscrive i Bilanci di esercizio per la disamina e approvazione dei competenti Organi sociali.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio della Federazione è indipendente dai Rendiconti dei Consolati Regionali, di quelli Provinciali e di quelli delle Sezioni Estero i quali organismi sono però obbligati a presentare alla Federazione, per eventuali osservazioni e/o indirizzi, il rispettivo Rendiconto annuale con la relativa relazione.
 

 

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE BENI

 
ART.  23

Oltre alle cause di estinzione previste dalla Legge, la Federazione può venire sciolta per deliberazione di almeno tre quarti di tutte le Assemblee Provinciali / Estero e purché ciascuna di esse abbia espresso voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

La liquidazione è regolata dalle norme di attuazione del Codice Civile.
 

 
ART.  24

I beni risultanti dalla liquidazione della Federazione verranno ripartiti fra i Consolati Provinciali e Sezioni Estero, in misura proporzionale al numero dei Soci di ciascuno, solo laddove l’organismo consolare sopravviva allo scioglimento dell’Ente federativo e ne conservi i principi statutari e le finalità sociali.

Qualora invece si sciolga anche il Consolato Provinciale o la Sezione Estero, perché lo decidono i tre quarti dei Soci riuniti in Assemblea, anche per referendum, i suoi beni, sommati alla quota proveniente dalla disciolta Federazione, verranno ripartiti in parti uguali fra i Soci stessi, salvo che l’Assemblea deliberi, con la stessa maggioranza, di devolverli a scopi di beneficenza.

Fanno eccezione in ogni caso i fondi costituiti per particolari finalità che, secondo indicazioni della Federazione, dei Consolati o delle Sezioni Estero, e con l’approvazione dell’Ente competente, potranno essere affidati ad Enti consimili per il raggiungimento delle stesse finalità.

DENOMINAZIONE

ARTICOLO

 

 

Costituzione

Art.: 1

Sede

Art.: 2

Soci

Art.: 3

Scopi

Art.: 4

 

 

Organi

Art.: 5

Cariche

Art.: 6

 

 

Assemblea Provinciale

Art.: 7

Consiglio Provinciale

Art.: 9

Console Provinciale

Art.: 9

 

 

Assemblea Sezione Estero

Art.: 8

Consiglio Sezione Estero

Art.: 10

Responsabile Sezione Estero

Art.: 10

Assemblea Esteri Consigli Estero

Art.: 12

 

 

Assemblea Regionale Consigli Provinciali

Art.: 11

Console Regionale

Art.: 13

Consiglio Regionale

Art.: 14

 

 

 

 

Consiglio Nazionale

Artt.: 15 - 16

Presidente

Art.: 17

Vice Presidente

Art.: 18

Giunta esecutiva

Art.: 19

Revisori dei Conti

Art.: 20

Probiviri

Art.: 21

 

 

Mezzi

Art.: 22

 

 

Scioglimento

Art.: 23

Devoluzione Beni

Art.: 24